seguito del decesso di un soggetto si apre ex art. 456 c.c. la successione mortis causa, istituto giuridico in cui un altro soggetto (erede) subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto, assicurando in tal modo la continuità dei rapporti stessi.
Non sfuggono alla successione i rapporti intercorrenti tra de cuius e banca: all'erede faranno così capo tutti i diritti e i doveri spettanti già al defunto nei confronti dell'istituto di credito.
La questione assume particolare significato laddove, a fronte della morte di un soggetto, vi sia la necessità per gli eredi (soprattutto se in contenzioso tra loro) di ricostruire l'asse ereditario, di cui si possono trovare significative tracce nei movimenti di conto del de cuius.
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